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Utilizzo di dispositivi di localizzazione satellitare 
GPS da parte dell’investigatore privato.







gps investigatore privato

Nell’ambito delle indagini condotte da investigatori privati autorizzati, la tecnologia rappresenta un valido alleato per migliorare l’efficacia operativa. 

Tra gli strumenti tecnici oggi frequentemente utilizzati figura il GPS, ovvero il sistema di localizzazione satellitare

Ma è davvero lecito il suo impiego da parte dell’investigatore privato? E quali sono i limiti e le condizioni previsti dalla normativa vigente?


Il quadro normativo: DM 269/2010 e Vademecum operativo del Ministero dell’Interno

Il DM 269/2010, che stabilisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di investigazione privata, cita testualmente:

<< Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi del TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.>>

Grazie al Vademecum Operativo redatto dal Ministero dell’Interno (Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg), è stato chiarito che l’attività di pedinamento effettuata anche tramite rilevazioni elettroniche con apparecchiature GPS rientra pienamente nelle competenze dell’investigatore privato.

Nel documento si legge testualmente:

“…la disposizione in esame supera, poi, la criticità legata alla mancanza di una chiara evidenza degli atti che possono essere compiuti dagli investigatori, in particolare per quel che concerne alcune attività non compiutamente definite dalle norme istitutive, come ad esempio pedinamenti (anche a mezzo di rilevazioni elettroniche con apparecchiature GPS), appostamenti e riprese fotocinematografiche, che danno luogo ad atti atipici.”

Questo chiarimento legittima espressamente l’uso del localizzatore satellitare come tecnica di pedinamento, chiarendo che non si tratta di intercettazione né di attività riservata alla magistratura o alle forze dell’ordine.


GPS come supporto al pedinamento

L’impiego del GPS, dunque, è ammesso esclusivamente in funzione del pedinamento, attività che può essere svolta dall’investigatore privato autorizzato o dai suoi collaboratori segnalati in Prefettura ai sensi del TULPS. 

Non sostituisce l’osservazione diretta, ma la integra e la potenzia, permettendo di:
• Monitorare spostamenti veicolari in tempo reale;
• Coordinare interventi sul campo con più operatori;
• Raccogliere dati utili per la ricostruzione temporale dei movimenti;
• Aumentare l’efficacia operativa in contesti dinamici.


La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che:

“La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti di una persona costituisce attività di pedinamento e non è assimilabile all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni.”
(Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 15396/2008; Sez. V, n. 9667/2010)


Quando è legittimo l’uso del GPS

L’utilizzo del localizzatore GPS è considerato atto atipico ma lecito, se rientra in un incarico investigativo regolarmente conferito. È importante che:
• L’attività sia svolta da un investigatore autorizzato, con licenza Prefettizia (attenzione agli abusivi!);
• Il pedinamento con supporto GPS sia parte integrante dell’attività investigativa;
• Il dispositivo sia installato su veicoli o beni collegati alla persona oggetto dell’indagine, e solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del mandato.

Conclusioni

L’impiego del GPS da parte dell’investigatore privato è espressamente legittimato dalla normativa e dalla prassi amministrativa del Ministero dell’Interno. Si tratta di una tecnica di pedinamento, non di intercettazione, e come tale rientra tra le attività consentite nell’ambito di un incarico investigativo autorizzato.

Affidarsi a un istituto investigativo regolarmente autorizzato garantisce non solo la qualità del servizio, ma anche la piena conformità alle disposizioni normative, evitando rischi legati a utilizzi impropri di tecnologie sofisticate.



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